Art. 11

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
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