Art. 10

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di: a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l' del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni; b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di 2 miliardi nell'esercizio 1956-57 e un miliardo all'anno negli esercizi successivi, dal 1957-58 al 1959-60, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell' del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dell'art. 3 della presente legge. La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, è facoltà, in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro per il tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati.
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