Art. 2

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
Per il rilascio del certificato o dell'attestazione provvisoria di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'ispettore provinciale dell'agricoltura determina l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, del rispetto della minima unità colturale di cui all'art. 846 del Codice civile.
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