Art. 1

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma dell' della legge 6 agosto 1954, n. 604, è modificato come segue: "Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1960". Ferma restando la disciplina tributaria della predetta legge 6 agosto 1954, n. 604, le altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell' del decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.
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