Art. 8
LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53
In vigore dal 15 nov 1956
L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell' del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avrà inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprietà contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo.
Al termine dei due anni il caldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-02-01;53#art-8