Art. 13
LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53
In vigore dal 14 mar 1956
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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