Art. 13 · LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

Art. 13

LEGGE 1 febbraio 1956, n. 53

In vigore dal 14 mar 1956
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - VANONI Visto, il Guardasigilli: MORO
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