Art. 7

LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

In vigore dal 13 lug 1955
Fino a quando non faranno parte della Facoltà di economia e commercio almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà,
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