Art. 7
LEGGE 3 giugno 1955, n. 504
In vigore dal 13 lug 1955
Fino a quando non faranno parte della Facoltà di economia e commercio almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà,
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1955-06-03;504#art-7