Art. 1
LEGGE 3 giugno 1955, n. 504
In vigore dal 13 lug 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
In aggiunta alle Facoltà della Università degli studi di Pisa, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, presso l'Università medesima, la Facoltà di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
Storico versioni
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