Art. 3

LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

In vigore dal 13 lug 1955
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro posti di assistente e di due posti di subalterno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-06-03;504#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 3 giugno 1955, n. 504 (Art. 3 Istituzione della Facoltà di economia e commercio, con Sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Università di Pisa.) — Testo vigente | Portale Normativo