Art. 3 · LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

Art. 3

LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

In vigore dal 13 lug 1955
I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro posti di assistente e di due posti di subalterno.
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