Art. 6

LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

In vigore dal 13 lug 1955
A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il contributo di finanziamento corrisposto dallo Stato all'Università di Pisa sarà aumentato della somma di lire 3.000.000. Alla spesa sopraindicata verrà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio,
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