Art. 9

LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

In vigore dal 13 lug 1955
Per effetto della presente legge, al ruolo organico dei posti di professore dell'Università di Pisa, di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298, sono aggiunti sei posti di professore per la Facoltà di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
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LEGGE 3 giugno 1955, n. 504 (Art. 9 Istituzione della Facolta' di economia e commercio, con Sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Universita' di Pisa) — Testo vigente | Portale Normativo