Art. 10

LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

In vigore dal 31 mar 1982
ARTICOLO ABROGATO DALLA L.10 MARZO 1982, N. 71
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1955-06-03;504#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo