Art. 8
LEGGE 3 giugno 1955, n. 504
In vigore dal 13 lug 1955
È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in economia e commercio ed in lingue e letterature straniere svolti presso l'Università degli studi di Pisa a decorrere dall'anno accademico 1947-48, e dei titoli accademici rilasciati.
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