Art. 1 · LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

Art. 1

LEGGE 3 giugno 1955, n. 504

In vigore dal 13 lug 1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In aggiunta alle Facoltà della Università degli studi di Pisa, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, presso l'Università medesima, la Facoltà di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.
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