Art. 12
LEGGE 9 agosto 1954, n. 645
In vigore dal 1 set 1954
Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito).
Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-08-09;645#art-12