Art. 7

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche). Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione è compreso fra i membri che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il provveditore agli studi competente per territorio è chiamato a partecipare alle riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, quando siano trattati argomenti attinenti all'edilizia scolastica.
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