Art. 6

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Approvazione dei progetti). L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformità dei programmi di cui al precedente , con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell' della legge 15 febbraio 1953, n. 184.
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