Art. 8

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Giudizio sull'idoneità delle aree Modalità per la compilazione dei progetti). Il giudizio sull'idoneità delle aree, su cui dovranno sorgere gli edifici da costruire con i contributi assegnati in applicazione della presente legge, è dato dall'ingegnere capo del Genio civile sentito il parere del provveditore agli studi. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate nuove norme per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici. Frattanto il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, stabilirà le modalità per la compilazione dei progetti stessi, tenendo presenti le particolari esigenze dei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche nei quali gli edifici dovranno sorgere.
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LEGGE 9 agosto 1954, n. 645 (Art. 8 Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonché nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio.) — Testo vigente | Portale Normativo