Art. 5

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Espletamento delle pratiche e progettazione). Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Nel caso che l'Ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto può affidarne l'incarico ad un libero professionista. Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo