Art. 17

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero). Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge. Il beneficio è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
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