Art. 18
LEGGE 9 agosto 1954, n. 645
In vigore dal 1 set 1954
(Perdita dell'esonero).
I benefici previsti dai precedenti articoli si perdono dagli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui alla lettera d) e seguenti dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1025, n. 653.
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