Art. 22

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Variazioni del bilancio). Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA - ROMITA - VANONI - TREMELLONI - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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