Art. 15
LEGGE 9 agosto 1954, n. 645
In vigore dal 1 set 1954
(Esoneri a favore di determinate categorie).
Sono esonerati dalle tasse scolastiche, di cui alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
È condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è sospeso per ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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