Art. 15

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
(Esoneri a favore di determinate categorie). Sono esonerati dalle tasse scolastiche, di cui alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. È condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi. Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è sospeso per ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo