Art. 22
LEGGE 9 agosto 1954, n. 645
In vigore dal 1 set 1954
(Variazioni del bilancio).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA - ROMITA - VANONI - TREMELLONI -
MARTINO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-08-09;645#art-22