Art. 12 · LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

Art. 12

LEGGE 9 agosto 1954, n. 645

In vigore dal 1 set 1954
Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito). Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
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