Art. 9
LEGGE 31 luglio 1954, n. 570
In vigore dal 20 ago 1954
Ai fini della restituzione dell'imposta generale silla entrata di cui all' della presente legge, si applicano, per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell' della legge 20 novembre 1951, n. 1512.
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