Art. 1

LEGGE 31 luglio 1954, n. 570

In vigore dal 20 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli esportatori dei prodotti industriali elencati nella tabella, allegato A, al decreto previsto dall' della presente legge sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione. Sui prodotti industriali importati dall'estero ed elencati nella tabella, allegato B, al decreto previsto nell' della presente legge è dovuta, all'atto dell'importazione, in aggiunta all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, una imposta di conguaglio rapportata all'imposta generale sull'entrata, che gli stessi prodotti avrebbero assolto durante la loro fabbricazione in Italia.
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