Art. 4
LEGGE 31 luglio 1954, n. 570
In vigore dal 20 ago 1954
Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonchè per le sanzioni relative a violazioni concernenti il pagamento dell'imposta stessa, si applicano le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, relative all'imposta generale sull'entrata dovuta sulle merci importate dall'estero.
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