Art. 2
LEGGE 31 luglio 1954, n. 570
In vigore dal 20 ago 1954
I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli assoggettati al pagamento dell'imposta di conguaglio ai sensi del precedente articolo sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza dell'imposta generale sull'entrata.
La misura del rimborso e dell'imposta di conguaglio è determinata, per ciascuna delle categorie previste nel precedente comma, rispettivamente, nel 4 per cento, nel 3 per cento, nel 2 per cento e nell'1 per cento del prezzo di vendita all'estero per i prodotti esportati e del valore, determinato ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per quelli importati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-07-31;570#art-2