Art. 2

LEGGE 31 luglio 1954, n. 570

In vigore dal 20 ago 1954
I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli assoggettati al pagamento dell'imposta di conguaglio ai sensi del precedente articolo sono classificati in quattro categorie, con riguardo alla corrispondente incidenza dell'imposta generale sull'entrata. La misura del rimborso e dell'imposta di conguaglio è determinata, per ciascuna delle categorie previste nel precedente comma, rispettivamente, nel 4 per cento, nel 3 per cento, nel 2 per cento e nell'1 per cento del prezzo di vendita all'estero per i prodotti esportati e del valore, determinato ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per quelli importati.
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