Art. 7
LEGGE 31 luglio 1954, n. 570
In vigore dal 20 ago 1954
Sono abrogati il penultimo comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e per quanto concerne l'imposta generale sull'entrata, l' del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273.
È peraltro in facoltà del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il commercio con l'estero, di mantenere in vigore le aliquote superiori alla misura del 4 per cento previste, per alcuni prodotti, dai decreti Ministeriali emanati a norma dell'art. 21 della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762.
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