Art. 3
LEGGE 31 luglio 1954, n. 570
In vigore dal 20 ago 1954
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e osservati i criteri stabiliti nel precedente articolo, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, sentito il Consiglio dei Ministri, è autorizzato a formare e ad approvare le tabelle previste dall'.
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