Art. 11
LEGGE 31 luglio 1954, n. 570
In vigore dal 20 ago 1954
La presente legge ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto nell'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA -
MARTINELLI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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