Art. 7
LEGGE 17 luglio 1954, n. 600
In vigore dal 29 giu 1986
I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno dispari successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, raddoppiati, ad eccezione dei diritto o supplettivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che è aumentato solo del 50 per cento.(2)
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