Art. 6

LEGGE 17 luglio 1954, n. 600

In vigore dal 26 ago 1954
Alle spese di cui agli ed a quelle derivanti dall'applicazione degli della presente legge verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti. Le spese di cui agli non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 650.000 e lire 1 milione annue.
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;600#art-6

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