Art. 5

LEGGE 17 luglio 1954, n. 600

In vigore dal 29 dic 1978
Al personale dipendente dalle Amministrazioni comunali maggiormente distintosi per zelo ed operosità nelle prestazioni previste dal primo capoverso dell'art. 57 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, possono essere corrisposti, su proposta dei titolari o reggenti degli uffici metrici provinciali, premi individuali straordinari, entro i limiti consentiti dall'apposito capitolo del bilancio.
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