Art. 10

LEGGE 17 luglio 1954, n. 600

In vigore dal 29 giu 1986
L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, è sostituito dal seguente: "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti: a) platino, lire 1200 per ogni saggio; b) oro, lire 1000 per ogni saggio; c) argento, lire 400 per ogni saggio. I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun oggetto in base al proprio peso nelle seguenti misure: a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 4000 ed un minimo di lire 1200, se composti di solo platino, e di lire 2000, se composti di platino ed altri metalli preziosi; b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di lire 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 3000 e con un minimo di lire 1000 se composti di solo oro, e di lire 1200, se composti di oro e di argento; c) se composti di solo argento, in ragione di lire 20 al grammo, con un massimo di lire 1000 e con un minimo di lire 400. Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati. Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere è stabilito nella misura fissa di lire 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e di argento è stabilito nella misura di lire 1000 per ogni saggio d'oro e di lire 400 per ogni saggio di argento". (2)
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