Art. 12
LEGGE 17 luglio 1954, n. 600
In vigore dal 26 ago 1954
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA - TREMELLONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Storico versioni
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