Art. 1

LEGGE 17 luglio 1954, n. 600

In vigore dal 26 ago 1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzata la spesa di lire 380.000.000 per la rinnovazione e il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli Uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al controllo, in sede di sorveglianza, dell'esatto funzionamento degli strumenti metrici, usati in commercio. Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e ripartita come segue: 1° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000.000 2° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000.000 3° esercizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000.000 4° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 5° esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000.000 Le spese impegnate e non erogate in un esercizio finanziario sono riportate in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;600#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo