Art. 2

LEGGE 17 luglio 1954, n. 600

In vigore dal 26 ago 1954
Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 8.000.000.
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