Art. 4
LEGGE 17 luglio 1954, n. 600
In vigore dal 26 ago 1954
Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente è dovuto un compenso mensile non superiore a lire 13.000 se estranei all'Amministrazione statale e di lire 6500 se dipendenti dall'Amministrazione (statale) stessa.
I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.
Storico versioni
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