Art. 7

LEGGE 16 aprile 1954, n. 202

In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 967 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente: Art. 967 (Limite del risarcimento complessivo). - "Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'art. 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo. Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a dieci milioni di lire".
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