Art. 3

LEGGE 16 aprile 1954, n. 202

In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente: Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire. Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".
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LEGGE 16 aprile 1954, n. 202 (Art. 3 Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile) — Testo vigente | Portale Normativo