Art. 3
LEGGE 16 aprile 1954, n. 202
In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente:
Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.
Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".
Storico versioni
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