Art. 2

LEGGE 16 aprile 1954, n. 202

In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 423 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente: Art. 423 (Limiti del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione è inesatta, non è responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa".
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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202#art-2

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