Art. 5
LEGGE 16 aprile 1954, n. 202
In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 944 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:
Art. 944 (Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli non consegnati). - "Il vettore risponde della perdita e delle avarie dei bagagli non consegnatigli e degli oggetti in genere che il viaggiatore conserva presso di sè, dall'inizio delle operazioni d'imbarco al compimento di quelle di sbarco, quando il passeggero provi che la perdita o le avarie sono state determinate da causa imputabile al vettore.
Tuttavia il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere superiore alla cifra complessiva di duecentodiecimila lire per ciascun passeggero".
Storico versioni
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