Art. 8
LEGGE 16 aprile 1954, n. 202
In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 968 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:
Art. 968 (Concorso dei creditori). - "I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.
Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose".
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