Art. 4
LEGGE 16 aprile 1954, n. 202
In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 943 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:
Art. 943 (Limiti del risarcimento nel trasporto di persone). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a cinque milioni duecentomila lire.
Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'art. 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1954-04-16;202#art-4