Art. 6

LEGGE 16 aprile 1954, n. 202

In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente: Art. 952 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla, maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione. Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo