Art. 6
LEGGE 16 aprile 1954, n. 202
In vigore dal 19 ago 1954
Il testo dell'art. 952 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:
Art. 952 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla, maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.
Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria".
Storico versioni
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