Art. 9
LEGGE 16 aprile 1954, n. 156
In vigore dal 23 mag 1954
La gestione e la manutenzione dell'aeroporto di Genova saranno effettuate dal Consorzio autonomo del porto di Genova che vi provvederà in conformità della propria legge istitutiva, integrata dalle disposizioni emanate ai sensi del secondo comma dell', e delle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo successivo.
Il Consorzio autonomo del porto di Genova farà fronte a detti incombenti con i proventi di esercizio dell'aeroporto, ivi compresi quelli previsti dall' del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, tenendo distinta la relativa gestione finanziaria nel proprio bilancio.
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